Il problema che il paese ha smesso di ignorare
C’è una fotografia dell’Italia degli ultimi anni che la cronaca ha scattato decine di volte, in città diverse, con protagonisti diversi, ma con una trama sempre uguale: un gruppo di ragazzi, spesso giovanissimi, che aggredisce un passante, devasta un locale, semina il panico in una stazione o in una piazza della movida. I video finiscono sui social, circolano per qualche giorno, generano indignazione, poi l’attenzione si sposta. I quartieri coinvolti restano. I commercianti che abbassano le serrande prima di sera per paura restano. I genitori che vietano ai figli di uscire dopo le otto restano. Gli anziani che evitano certi parchi restano. La corrosione silenziosa dell’ordinarietà, quella che non finisce in prima pagina ma si deposita nella vita di quartiere, resta.
Il fenomeno delle baby gang non è un’invenzione mediatica né una costruzione politica. È una realtà documentata in modo crescente nelle periferie delle principali città italiane e, sempre più spesso, anche nei centri storici e nelle zone della movida. I dati del Ministero dell’Interno mostrano un incremento degli episodi di violenza giovanile di gruppo negli ultimi cinque anni, con una caratteristica ricorrente: l’aumento dei casi in cui la violenza non ha nemmeno un movente economico immediato, ma è fine a se stessa, esercizio di forza collettiva, affermazione di un territorio. Il profilo dei protagonisti è cambiato: non più solo le bande legate al traffico di stupefacenti, ma aggregazioni fluide di giovanissimi — alcuni minorenni, spesso tra i quattordici e i diciassette anni — che si organizzano per l’episodio violento e poi si disperdono, rendendo difficile l’individuazione e la perseguibilità penale.
Il quadro normativo che li fronteggiava era inadeguato. Il codice penale italiano prevede per i minorenni una serie di attenuanti e percorsi alternativi alla detenzione che, nella loro applicazione pratica, hanno spesso prodotto l’effetto di rendere di fatto impunibili le condotte più gravi commesse in gruppo. Il fermo preventivo non era applicabile ai minori. Il danneggiamento collettivo non era aggravato in quanto tale. Le lesioni agli agenti intervenuti richiedevano la querela dell’agente stesso. Era un sistema pensato per proteggere il minore in quanto individuo, senza considerare adeguatamente il danno che quel minore, inserito in un gruppo violento, produce alla comunità. Per anni la risposta delle istituzioni è oscillata tra l’emergenzialismo — il decreto dopo l’episodio che fa scandalo — e il permissivismo ideologico, che vedeva in qualsiasi misura di ordine pubblico un attentato ai diritti dei minori, come se sicurezza e tutela della persona fossero in contraddizione strutturale.
Il 14 luglio 2026, il Consiglio dei ministri ha approvato un nuovo disegno di legge in materia di sicurezza e prevenzione del disagio giovanile. È l’ultimo atto — per ora — di un percorso legislativo che il governo Meloni ha costruito con continuità dal suo insediamento. Non è un decreto d’urgenza reattivo a un singolo episodio di cronaca. È un tassello aggiuntivo in una strategia che ha una logica complessiva, e che vale la pena leggere in questa chiave.
Cosa fa il DDL
Il testo, esaminato con procedura d’urgenza su proposta della presidente del Consiglio insieme ai ministri Piantedosi, Nordio, Crosetto, Giorgetti e Roccella, si compone di cinque articoli aggiuntivi rispetto al pacchetto sicurezza già convertito in legge lo scorso aprile. Interviene su quattro piani distinti: la violenza giovanile, il vandalismo di gruppo, la tutela delle forze dell’ordine e la disciplina civilistica del risarcimento.
Sul fronte della violenza giovanile, il questore ottiene uno strumento nuovo: l’avviso orale con divieto di aggregazione nei confronti di soggetti che, in contesti ad alta affluenza di persone, rappresentino una minaccia concreta per l’ordine pubblico. Chi ha precedenti e sceglie di organizzarsi in gruppo per commettere atti violenti può ricevere un divieto formale di stare insieme alle persone con cui delinque. Chi viola quel divieto rischia la reclusione. Parallelamente, viene esteso il fermo preventivo di dodici ore — già previsto per i partecipanti a cortei violenti — ai soggetti minorenni coinvolti in operazioni di polizia destinate a prevenire reati nei luoghi ad alta affluenza: movida, stazioni, centri commerciali. La misura si applica quando sussista fondato motivo di pericolosità — possesso di armi, utilizzo di caschi per rendersi irriconoscibili, precedenti in materia di stupefacenti — e richiede un’operazione di polizia specifica e il controllo del pubblico ministero. Non è un potere discrezionale arbitrario: è uno strumento calibrato e sottoposto a garanzie.
Il secondo piano riguarda il vandalismo collettivo. Viene introdotta una fattispecie aggravata di danneggiamento commesso da cinque o più persone, punibile fino a cinque anni di carcere, con la possibilità dell’arresto anche in flagranza differita. È una risposta a episodi ormai sistemici in alcune aree metropolitane, dove gruppi organizzati hanno distrutto beni pubblici e privati con la quasi totale certezza dell’impunità: nessuno rispondeva individualmente, la responsabilità si diluiva nel gruppo, le conseguenze penali erano minime. La norma cambia questo equilibrio.
Il terzo intervento riguarda la procedibilità d’ufficio per le lesioni lievi o lievissime causate ad agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza nell’esercizio delle loro funzioni. Fino a oggi questo tipo di reato richiedeva la querela di parte: l’agente ferito doveva attivarsi personalmente. Con il ddl, diventa perseguibile d’ufficio. È una misura di rispetto istituzionale elementare verso chi lavora ogni giorno in condizioni difficili.
Il quarto piano — e il più discusso — è quello della disciplina civilistica del risarcimento. Il ddl introduce una modifica al codice civile che esclude il diritto al risarcimento del danno per chi subisce lesioni durante la commissione di un reato grave. Come ha spiegato il ministro Piantedosi: nei casi in cui la vittima reagisca a un’aggressione, potrà ancora essere condannata penalmente per eccesso di difesa, ma i familiari del criminale ferito o ucciso non potranno pretendere indennizzi civili. Il perimetro della norma è preciso: interviene sul codice civile, non su quello penale. Non cambia la definizione di legittima difesa, non tocca i criteri con cui i giudici valutano la proporzionalità della reazione. Risolve un paradosso specifico — la rivalsa civile del criminale sulla vittima — senza pretendere di riscrivere il diritto penale. In questo senso il ddl fa esattamente quello che si propone di fare, né più né meno.
Il caso del gioielliere Mario Roggero, la cui condanna a 14 anni e 9 mesi è diventata definitiva in Cassazione il 15 luglio — il giorno dopo l’approvazione del ddl — ha catalizzato l’attenzione pubblica su questo punto. Vale però una precisazione necessaria: la norma sul risarcimento non avrebbe cambiato la posizione di Roggero, la cui condanna è penale e definitiva. Il caso è diventato un simbolo del problema più ampio — l’idea che chi si difende possa ritrovarsi perseguitato anche sul piano economico — ma le sue specificità giuridiche sono distinte e non vanno sovrapposte al contenuto del ddl. La norma approvata vale per il futuro, non per le vicende già concluse in sede giudiziaria.
Il ddl dovrà ora percorrere l’iter parlamentare, dove potrà subire modifiche. Il testo attuale è un punto di partenza.
Un percorso in tre anni
Il provvedimento del 14 luglio ha senso solo se letto dentro una traiettoria più lunga. Il governo Meloni ha affrontato il tema sicurezza con una logica incrementale, aggiungendo strumenti a ogni tornata legislativa senza mai pretendere che un singolo decreto risolvesse tutto.
Il primo decreto sicurezza di questa legislatura risale al febbraio 2026, convertito in legge ad aprile: aveva introdotto la custodia cautelare in carcere per i minorenni che fanno uso di armi, la stretta sul porto ingiustificato di coltelli con lama superiore a otto centimetri — da sei mesi a tre anni di reclusione, con aggravanti sui mezzi di trasporto pubblico — e sanzioni per la vendita di coltelli ai minorenni. Il centrodestra aveva voluto anche una deroga per le lame sotto i cinque centimetri, sottolineando l’equilibrio tra sicurezza e senso pratico. Misure elementari che in molti paesi europei esistono da decenni e che in Italia erano rimaste in un limbo normativo per anni, bloccate da una combinazione di indifferenza politica e di un certo pregiudizio culturale che equiparava qualunque intervento di ordine pubblico a un eccesso repressivo.
Prima ancora, nelle fasi iniziali della legislatura, il governo aveva riformato la disciplina del fermo preventivo in occasione di manifestazioni pubbliche, esteso le tutele per le forze dell’ordine e avviato una revisione delle norme sulla detenzione cautelare. Il ddl del 14 luglio si inserisce in questa sequenza: non è un punto di partenza, è un avanzamento.
Il filo conduttore non è l’emergenza ma una visione: lo Stato che recupera la sua funzione primaria di garanzia dell’ordine e della sicurezza per chi la legge la rispetta. Meloni lo ha comunicato con una formula diretta, pubblicata sui social il 17 luglio: “Mi aggredisci. Mi difendo. E dovrei risarcirti io? Non è giusto. Con l’ultimo DDL Sicurezza introduciamo una regola di puro buon senso: chi subisce un danno mentre sta commettendo un reato non può chiedere alcun risarcimento, né possono farlo i suoi familiari. Chi viola la legge non può pretendere di essere risarcito da chi si è difeso. Lo Stato sta dalla parte delle persone perbene. Non dei criminali.” In un video su Instagram aveva già anticipato il senso complessivo del percorso: “Avevamo preso un impegno con gli italiani: riportare lo Stato dalla parte delle persone perbene. Continuiamo a mantenerlo, un provvedimento dopo l’altro.”
È un registro volutamente essenziale, che non ha bisogno di mediazione tecnica per essere compreso. E riflette una priorità politica coerente: la sicurezza non come questione di polizia, ma come questione di civiltà. Come affermazione del principio che vivere in una comunità ordinata è un diritto, non un privilegio riservato a chi può permettersi di abitare nei quartieri giusti o di non uscire la sera.
L’ordine come scelta di civiltà
Ogni provvedimento di questo tipo porta con sé un contrappunto prevedibile: l’accusa di deriva autoritaria. Ogni estensione dei poteri preventivi delle forze dell’ordine, ogni misura che tocchi i minorenni, ogni inasprimento delle pene viene immediatamente inquadrata come un passo verso qualcosa di oscuro. È un riflesso condizionato che merita una risposta concreta, non un’alzata di spalle.
Il fermo preventivo di dodici ore esteso ai minorenni si applica in operazioni specifiche, con fondato motivo di pericolosità, sotto il controllo del pubblico ministero. Non è un potere discrezionale arbitrario. È utile ricordare che strumenti analoghi esistono in ordinamenti europei che nessuno ritiene illiberali: in Francia la garde à vue dei minorenni in contesti di ordine pubblico è applicata da decenni senza che questo abbia prodotto derive; in Germania il Gewahrsam preventivo è previsto per adulti e minori in situazioni di pericolo imminente senza che il reato sia già avvenuto; in Spagna la detención preventiva può essere disposta sulla base del rischio che un reato venga commesso, non solo dopo che è stato commesso. L’Italia con questo ddl non si avvicina a modelli eccezionali: si allinea a pratiche ordinarie di democrazie mature che hanno risolto da tempo la falsa antinomia tra sicurezza pubblica e libertà individuale.
Il divieto di aggregazione del questore richiede che i destinatari abbiano già dimostrato pericolosità in contesti simili. Le pene aggravate per il vandalismo collettivo colpiscono chi partecipa attivamente ad atti distruttivi. La procedibilità d’ufficio per le lesioni agli agenti riguarda reati già previsti dal codice penale, non nuove fattispecie. Preso misura per misura, il ddl è un insieme di norme calibrate, non uno strumento di repressione indiscriminata.
La norma che resterà maggiormente nella memoria pubblica di questa stagione legislativa è però quella sul risarcimento civile. Perché tocca qualcosa di più profondo della tecnica giuridica: tocca la percezione di giustizia. In Italia si è sedimentata, nel tempo, una giurisprudenza civile che ha prodotto esiti paradossali: chi commette un reato e ne subisce le conseguenze fisiche — inclusi i suoi familiari — ha potuto rivalersi civilmente su chi quella conseguenza l’ha prodotta difendendosi. La logica formale di questa costruzione è comprensibile — il diritto al risarcimento del danno è un diritto soggettivo che prescinde dalla moralità del danneggiato — ma il risultato pratico è stato quello di rovesciare ogni intuizione comune di giustizia. Il cittadino che si difende non solo rischia il processo penale, ma può ritrovarsi a dover risarcire economicamente chi lo ha aggredito. È un cortocircuito che ha eroso, nel tempo, la fiducia nella capacità dello Stato di stare dalla parte giusta.
Il caso del gioielliere Mario Roggero — la cui condanna penale a 14 anni e 9 mesi è diventata definitiva in Cassazione il 15 luglio, il giorno dopo l’approvazione del ddl — ha reso visibile questo problema all’opinione pubblica. Va però detto con precisione, perché la correttezza informativa in queste vicende è tutto: la norma del ddl interviene solo sul piano civilistico del risarcimento futuro, e non avrebbe modificato in nulla la posizione penale di Roggero, che è definitiva. Il caso è un simbolo utile per capire il problema, non una sua rappresentazione giuridicamente fedele. Chi confonde i due piani — e in questi giorni lo ha fatto molta parte del dibattito pubblico — finisce per attribuire al provvedimento promesse che non ha fatto, esponendolo poi all’accusa di inadeguatezza. Il ddl fa esattamente quello che si proponeva: rimuove un paradosso civile. Non di più, non di meno.
Rimane aperto, separato e distinto, il dibattito sulla legittima difesa penale: su come i tribunali applicano nella realtà il criterio dell’“attualità del pericolo” quando chi viene aggredito ha secondi per decidere e il giudice valuta mesi dopo, in aula, con tutta la calma del caso. È una questione seria, che richiederebbe un intervento più profondo sul codice penale. Il ddl non affronta questo piano perché non era il suo perimetro, e sarebbe sbagliato valutarlo su un terreno che non è il suo. Chi lo accusa di essere una risposta incompleta confonde due problemi distinti che richiedono soluzioni distinte. Il governo ha risolto quello che si proponeva di risolvere ora. Il resto è un cantiere diverso, che rimane aperto — e che, se la destra saprà mantenere la coerenza che ha dimostrato in questi tre anni, prima o poi dovrà essere affrontato.
Fonti
Consiglio dei ministri, comunicato seduta n. 181 del 14 luglio 2026 — https://www.governo.it
ANSA, “Ok al ddl Sicurezza, divieto aggregazione e carcere fino a 5 anni per danneggiamenti”, 14 luglio 2026 — https://www.ansa.it
Sky TG24, “Sicurezza, approvato nuovo ddl in Consiglio dei ministri: cosa sappiamo”, 14 luglio 2026 — https://tg24.sky.it
Il Tempo, “Il governo approva il ddl sicurezza. Piantedosi: fermo preventivo esteso a minori”, 14 luglio 2026 — https://www.iltempo.it
QuiFinanza, “Nuovo DDL sicurezza, cosa cambia tra fermo movida e legittima difesa”, 15 luglio 2026 — https://quifinanza.it
QuiFinanza, “Legittima difesa, cosa cambia con il nuovo ddl sicurezza”, 16 luglio 2026 — https://quifinanza.it
Today.it, “Approvato il ddl sicurezza: nessun risarcimento per i rapinatori colpiti per legittima difesa”, 15 luglio 2026 — https://www.today.it
Secolo d’Italia, “Maranza e baby gang, la svolta del governo. Meloni: ‘Lo Stato sta con i cittadini onesti’”, 15 luglio 2026 — https://www.secoloditalia.it
Adnkronos, “Meloni: ‘Chi commette reati non può essere risarcito. Basta paradossi’”, 17 luglio 2026 — https://www.adnkronos.com
Sky TG24, “Chi è Mario Roggero: definitiva la condanna a 14 anni e 9 mesi”, 15 luglio 2026 — https://tg24.sky.it
La Legge per Tutti, “Il caso Roggero: perché la Cassazione ha escluso la legittima difesa”, 16 luglio 2026 — https://www.laleggepertutti.it Sbircialanotizia, “DDL Sicurezza 2026, fermo ai minori e gruppi violenti: norme del Governo e iter alle Camere”, 16 luglio 2026 — https://www.sbircialano




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